L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Esso consente ai cittadini che abbiano un reddito annuo non superiore a 11.746,68 euro, di farsi assistere a spese dello Stato, per essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, nominando un avvocato di fiducia.
Come già detto, chi vuole avvalersi del gratuito patrocinio deve avere un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a € 11.746,68 per l’anno 2022.
Tale importo si riferisce all’anno precedente a quello di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Rientrano nel calcolo della soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
• tutte le tipologie di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi;
• tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione, quindi sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità;
• l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge ma anche il reddito di cittadinanza;
• sono invece escluse le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (Cass. 24842/2015).
ABILITATO AL
GRATUITO PATROCINIO
Se chi presenta istanza è convivente con il coniuge o con un altro familiare oppure è legato da unione civile con altra persona, i redditi degli altri componenti della famiglia andranno sommati a quello del richiedente. Vale dunque il reddito dell’intero nucleo familiare.
Fa eccezione a questa regola generale l’ipotesi in cui la causa abbia ad oggetto diritti della personalità e i casi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli di altri appartenenti al nucleo familiare. Così, ad esempio, nelle cause di separazione e divorzio, il reddito del richiedente non si sommerà con quello del coniuge.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ci si potrà avvalere dell’Isee, ma di idonea documentazione che comprovi il reddito imponibile, quale il modello 730, il modello unico, la certificazione unica per chi percepisce solamente la pensione o la disoccupazione; ecc.
L’Isee, invece, individua la situazione economica di un intero nucleo familiare, così come risultante all’anagrafe. Tale documento però, non riporta solo i redditi percepiti, ma tiene conto anche del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto. Per tale motivo, Ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, non rileva il reddito Isee, anche se concretamente tale documento viene di regola depositato unitamente all’istanza