Incidenti Stradali
Spesso chi viene coinvolto in un sinistro stradale più o meno grave, è tentato di gestire autonomamente la pratica di risarcimento danni, salvo scoprire troppo tardi che trattare tali vicende non è questione di pronta soluzione, ma esse richiedono pratica, esperienza e studio dei continui aggiornamenti del settore. È opportuno, quindi, affidarsi a un professionista specializzato.
Lo studio dell’avvocato Luca Sulas a Cagliari vanta un’esperienza pluriennale nella gestione di pratiche di risarcimento danni da sinistri stradali, che lo portano alla definizione delle stesse con soddisfazione degli assistiti. Per l’ipotesi di sinistri stradali gravi, l’Avvocato Luca Sulas collabora, per la valutazione del danno fisico, con consulenti medici legali di Cagliari di spiccata professionalità e competenza, che consentono una migliore valutazione del danno e affiancano il legale nella eventuale causa civile, ove non fosse possibile definire la pratica in via stragiudiziale.
Risarcimento danni da insidie stradali Le strade e i marciapiedi cittadini sono spesso in condizioni pietose e capita sovente che il pedone, nonostante cerchi di prestare attenzione a dove cammina, non riesca a evitare punti insidiosi, rovinando a terra. Queste cadute possono portare gravi danni alla persona coinvolta, soprattutto se di età avanzata (fratture, denti rotti). Allo stesso modo una profonda buca nel manto stradale, non opportunamente segnalata e non visibile, ben potrà causare gravi danni all’autovettura che vi transita sopra. Non tutti sanno che può configurarsi una responsabilità del Comune (ovvero dell’ente proprietario della strada) e che, quindi, può spettare un risarcimento. Sebbene tale principio sia stato recentemente mitigato dalle decisioni giurisprudenziali, si applica l’art. 2051 del codice civile (responsabilità da cose in custodia), il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In pratica, secondo la giurisprudenza più recente, perché si possa configurare responsabilità dell’Ente proprietario del bene è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa (strada? Marciapiede?) che ha dato luogo all’evento lesivo; rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. In tal senso la norma prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva e, pertanto, ai fini della sussistenza della suddetta responsabilità, è sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno dell’obbligo di vigilanza. Perciò secondo la Corte di Cassazione, la nozione di custodia non presuppone un obbligo di custodire bensì quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.