Risarcimenti Malasanità
Sentiamo parlare spesso di malasanità: errori in fase diagnostica o terapeutica che possono avere risvolti nefasti per il paziente. A volte si concludono con danni permanenti in capo al paziente, a volte addirittura con il decesso dello stesso. Nel primo caso può sorgere in capo al soggetto direttamente danneggiato il diritto a un risarcimento del danno, a certe condizioni; nel secondo caso tale diritto sorgerà in capo agli eredi del danneggiato.
Si tratta di una materia complessa. Chi paga nel caso di errore medico? In primo luogo vi è una responsabilità diretta del medico che ha sbagliato, per imprudenza, imperizia, negligenza, violazione delle linee guida stabilite in quella materia specialistica o previste dalla prassi. Tuttavia vi è anche una responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, in cui opera il medico. La situazione sarà quindi diversa nel caso in cui il medico che ha compiuto l’errore operi privatamente nel proprio studio (pensiamo a un dentista, un medico estetico, che riceva il paziente nel proprio studio professionale). In tale ultimo caso, ovviamente, unico responsabile sarà il medico e, di conseguenza la sua assicurazione. Nell’eventualità, invece, in cui il medico operi all’interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata (ospedale o casa di cura), la responsabilità si estende anche a quest’ultima, che risponderà, anche in tale caso, con la propria polizza assicurativa.
La materia è stata riformata nel 2017 con la Legge Gelli, che ha introdotto delle novità anche in termini di prescrizione dell’azione, con la creazione di un “doppio binario” in materia di responsabilità civile, stabilendo che la responsabilità civile dei sanitari è di natura extracontrattuale (con l’eccezione di coloro che hanno agito in forza di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente), mentre la responsabilità delle strutture sanitarie ha natura contrattuale (si parla del c.d. “contratto ospedaliero”, che si presume stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nel momento del ricovero in ospedale, anche nel caso di day hospital).
I riflessi di questa distinzione vanno ad agire sia sull’onere della prova ma soprattutto sui termini di prescrizione: l’azione nei confronti dei sanitari si prescrive in cinque anni mentre l’azione nei confronti delle strutture sanitarie si prescrive nell’ordinario termine decennale. Nell’ipotesi di responsabilità contrattuale (quella della struttura sanitaria) anche la prova è più semplice per il danneggiato: questi si potrà limitare a dimostrare l’inadempimento dell’obbligazione mentre la struttura sanitaria dovrà dimostrare di aver eseguito le prestazioni secondo la diligenza richiesta nel caso specifico. Circa il momento da cui corrono i termini prescrizionali, su essi si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29760/2022, che ha confermato quello che era già l’orientamento prevalente, ossia che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico- chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., da quando “
la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”.
Come concretamente esercitare il diritto al risarcimento del danno? È fondamentale supportare le proprie richieste con idonea documentazione medica. In primo luogo la cartella clinica del paziente, che dovrà essere richiesta all’ospedale o clinica privata. A quel punto sarà indispensabile che essa venga sottoposta all’attenzione di un medico legale che la valuterà e verificherà se sussiste una responsabilità e, quindi, ci sono gli estremi per richiedere un risarcimento danni. Lo Studio Legale dell’avv. Sulas è in grado di consigliare, ai propri assistiti, numerosi nominativi di medici legali di specchiata professionalità nelle varie materie, cui ci si potrà rivolgere per tale fase della procedura. Valutata l’esistenza di una responsabilità e l’entità del danno, si procederà alla sua quantificazione. A quel punto si tenterà, in primo luogo, la strada conciliativa, che verosimilmente comporterà il coinvolgimento di una compagnia di assicurazioni. Solo se dovesse risultare impossibile raggiungere un accordo (vuoi sull’entità del danno, ma anche sull’esistenza della responsabilità), ci si potrà rivolgere al Tribunale.