Separazione & Divorzi
Lo Studio Legale dell’Avvocato Luca Sulas supporta i propri assistiti nelle procedure di separazione e divorzio, affiancandoli al fine di garantire che questi momenti, per lo più delicati e molto spesso traumatici nella vita di una persona, vengano affrontati e superati nella massima serenità, anche evitando inutili conflitti. La separazione e il divorzio sono due procedimenti distinti ma connessi; La separazione non è seguita necessariamente dal divorzio. Il divorzio, invece, si può chiedere soltanto dopo la separazione. Tuttavia, non è necessario arrivare sino al divorzio per liberarsi da un’unione che non funziona più. Anche solo la separazione consente cominciare una nuova vita, un nuovo rapporto. Ma, allora, nella pratica, è sufficiente separarsi o è necessario arrivare fino al divorzio? La soluzione naturalmente dovrà essere valutata caso per caso. È, anzitutto, opportuno, comprendere le differenze tra i due istituti. La differenza principale è la seguente: con la separazione marito e moglie diventano coniugi separati. Ciò significa che i coniugi non sono più obbligati ad osservare i doveri coniugali.
Non saranno, quindi, più obbligati: – a vivere sotto lo stesso tetto (al contrario, uno dei due dovrà allontanarsi dalla dimora coniugale); – a rispettare il dovere di fedeltà; – a collaborare nell’interesse della famiglia; – a prestare assistenza morale e materiale all’ altro. Eppure, anche in questa fase (post separazione) si è ancora coniugi e, quindi, non ci si può ancora risposare. Un altro elemento di fondamentale importanza è che i coniugi separati sono ancora eredi l’uno dell’altro.
Con il divorzio, invece, il matrimonio si scioglie, tutto (o quasi) torna come prima del matrimonio, con alcune eccezioni. Naturalmente quanto sopra esposto vale per i matrimoni celebrati in Comune, mentre se il matrimonio è stato celebrato in chiesa, a venire meno sono gli effetti civili del matrimonio. Il vincolo coniugale non viene meno per la Chiesa. E dunque sarà possibile convolare a nuove nozze civili, ma non anche religiose. In entrambi i casi il procedimento (di separazione o divorzio) può essere proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, se vi è accordo su tutti i punti da discutere (si pensi a domicilio prevalente dei figli, assegnazione di casa coniugale, eventuali assegni di mantenimento) oppure con ricorso proposto da uno dei due coniugi, quando non sia stato possibile raggiungere una volontà comune.